Informazioni che l’Amministratore è obbligato di affiggere al condominio.
Il comma 5 dell’art. 1129 c.c. dice che sul luogo di accesso al condominio, accessibile anche ai terzi, l’amministratore è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti (telefono ed email) dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti (anche telefonico) della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.