L’amministratore
L’amministratore è l’organo che esegue le deliberazioni dell’assemblea, riscuote i contributi dai condomini ed eroga le spese occorrenti per la gestione e la manutenzione, redige il rendiconto annuale (Bilancio condominiale), rappresenta il condominio nei procedimenti giudiziari nei quali è parte. Questi dura in carica un anno, ma può essere revocato in ogni momento, salvi i danni. Nomina, revoca e determinazione della retribuzione dell’amministratore spettano all’assemblea con la maggioranza dei presenti (anche per delega) all’assemblea che rappresentino <un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio> (art. 1136 2° comma).
L’amministratore può essere revocato dal tribunale ordinario, su istanza di almeno un condomino, quando vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, quando non rende il conto per due anni consecutivi o quando, essendogli stato notificato un atto di citazione, non ne informa tempestivamente l’assemblea dei condomini.
Importante sottolineare la durata annuale che a seguito della riforma del 2012 ha portato ad interpretazioni distinte. L’interpretazione più conforme agli interessi della compagine assembleare vuole costante la durata annuale dell’incarico.
tratto e poi verificato https://it.wikipedia.org/wiki/Condominio