L’assemblea di condominio, nell’ordinamento giuridico italiano, è l’organo deliberante del condominio, disciplinato dagli art. 1135, 1136 e 1137 del codice civile italiano. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i condomini, che devono essere avvisati in maniera certa almeno 5 giorni prima, attraverso posta raccomandata o mail certificata. La riforma del 2012 all’articolo 66 disp.att. cc. ha formalizzato le modalità di convocazione (raccomandata, PEC o fax) eliminando finalmente le incertezze in materia. L’assemblea decide sul regolamento di condominio, sulla nomina dell’amministratore, sulla gestione ordinaria e straordinaria del condominio. L’assemblea si esprime a doppia maggioranza (millesimi e teste), che può variare a seconda di quello che viene votato.